Art. 48.
(Conciliazione giudiziale in primo e in secondo grado).

      1. Ciascuna delle parti costituite può proporre all'altra parte la conciliazione, totale o parziale, della causa.
      2. La conciliazione può aver luogo non oltre la prima udienza utile di merito, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dai giudici tributari.
      3. Se la conciliazione ha luogo è redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate precisamente e definitivamente le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa rata e per il periodo di rateazione di tale importo. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
      4. In caso di mancato pagamento, anche della prima o di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente

 

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l'esatta indicazione delle somme precisamente e definitivamente dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente locale o regionale o dell'ente previdenziale provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle sole predette somme, precisamente e definitivamente conciliate, a carico del contribuente e dello stesso garante.
      5. Qualora una delle parti costituite abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza utile di merito, il giudice può assegnare un termine non superiore a novanta giorni per la formazione di una proposta, ai sensi del comma 6.
      6. L'ufficio o l'ente impositore può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte ha previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della sezione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti costituite e il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile, il presidente della sezione fissa la trattazione della causa. Il provvedimento del presidente della sezione è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

      7. In caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo, se la conciliazione avviene in primo grado, e nella misura del 50 per cento, se la conciliazione avviene in grado d'appello, delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi
 

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relative a ciascun tributo. La conciliazione giudiziale non è ammessa nei giudizi per cassazione.
      8. Il verbale di conciliazione giudiziale, per quanto redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura negoziale, in quanto la conciliazione è frutto dell'incontro delle volontà delle parti, e l'interpretazione del contenuto di detto verbale postula sempre un'indagine sulla volontà delle parti stesse e si risolve in un accertamento di fatto.
      9. La conciliazione giudiziale di cui al presente articolo determina sempre l'immediata estinzione del giudizio indipendentemente dal pagamento delle somme conciliate, parziale o integrale, che l'ufficio può richiedere con l'iscrizione a ruolo, oltre gli interessi e la sanzione amministrativa del 30 per cento.
      10. La conciliazione giudiziale può essere corretta solo per errori di calcolo, ai sensi dell'articolo 1430 del codice civile.